la seguente legge:
 
                              SEZIONE I
                            NORME GENERALI
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La  Regione  partecipa  al  servizio  nazionale  di protezione
civile, nell'ambito delle proprie competenze  e  in  armonia  con  la
legislazione  nazionale  vigente  in  materia con proprie strutture e
mezzi, nonche' erogando finanziamenti ai comuni e alle  province  per
le mdedime finalita' e coordinando le loro attivita'.
   2. Si intendono per attivita' di protezione civile, ai sensi della
presente legge, le misure e gli interventi rivolti alla tutela  della
popolazione  contro  i rischi e i danni derivanti dalle insorgenze di
calamita' pubbliche, ovvero da cause naturali o  umane,  come  eventi
sismici,  frane  alluvioni,  incendi  di  vaste proporzioni, disastri
aerei, ferroviari o automobilisti, gravi  inquinamenti  delle  acque,
dell'aria  o  del  suolo,  anche a seguito di incidenti occorsi nello
svolgimento di processi di produzione o nel deposito o  trasporto  di
sostanze  pericolose,  e ogni altro evento che comporti grave danno o
pericolo alla incolumita' delle persone, ai  beni  o  alle  attivita'
produttive.
   3. La Regione tiene costantemente informate le autorita' statali e
locali preposte alle attivita' di protezione  civile  su  programi  e
sulle  attivita'  regionali in materia, nonche' sulle strutture e sui
mezzi disponibili, e collabora  con  esse  nelle  forme  e  nei  modi
previsti dalle leggi statali.